VERSAMENTI DEI SOCI DIVERSI DAI CONFERIMENTI: FINANZIAMENTO O VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE?

12 novembre 2018

VERSAMENTI DEI SOCI DIVERSI DAI CONFERIMENTI: FINANZIAMENTO O VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE?

Dott. Carlo Mandile

Con la sentenza n. 20978 del 12 agosto 2018, la Cassazione ha ribadito il principio per cui i versamenti in conto capitale, diversamente dai finanziamenti erogati dai soci, non danno luogo all'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto, non trattandosi di somme date a titolo di mutuo, ma di capitale di rischio.

Tali somme, pertanto, saranno utilizzate per ripianare le perdite della società nel caso di abbattimento del capitale, o per la sottoscrizione di un nuovo capitale e, solo qualora siano stati pagati tutti i debiti potranno essere restituite ai soci.

Nel caso portato all'attenzione della Corte un socio di una Srl aveva effettuato un versamento in favore della società di euro 15.000, ed aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione di detta somma.

La società aveva proposto opposizione al decreto monitorio, deducendo l'insussistenza del credito, ed il Tribunale aveva rigettato l'opposizione.

La Corte d'Appello successivamente adita, invece, riformava totalmente la decisione impugnata e revocava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte fondava la decisione sul fatto che Tizio aveva ceduto la propria quota sociale a Caio, e, non avendo nulla precisato in detta cessione, doveva ritenersi ceduto anche il credito eventualmente esistente verso la società.

La Corte di Appello, in realtà, pur non ammettendo la ricostruzione della natura giuridica del versamento effettuato da Tizio come finanziamento alla società con conseguente diritto al rimborso, aveva tra l'altro evidenziato che il credito, ove considerato esistente, doveva comunque ritenersi acquistato da Caio unitamente alla quota sociale: pertanto Tizio non era, in ogni caso, legittimato a chiederne il pagamento alla società.

La Corte d'Appello, inoltre, ha evidenziato come la natura del versamento non fosse quella di finanziamento che dà diritto alla restituzione, ma di versamento in conto capitale in favore della società effettuato in un momento di crisi economica.

Tizio ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.

Ciò nonostante, la Suprema Corte ha aggiunto delle rilevanti considerazioni sull'oggetto del ricorso.

E' dato leggere nella sentenza, infatti, che "questa Corte ha ripetutamente affermato che l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alla società da loro partecipata può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della restituzione e iscritto tra i debiti, oppure a titolo di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma a confluire in una apposita riserva del patrimonio netto".

I Giudici hanno precisato che "la qualificazione nell'uno o nell'altro senso dipende dalla volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, cui è onerato l'attore, deve trarsi o dal contenuto del contratto, oppure dal modo in cui è in concreto attuato il rapporto e le finalità per cui è costituito".

La Cassazione, poi, ha ritenuto che "correttamente la Corte d'Appello ha esteso la propria indagine alla fonte del versamento effettuato da Tizio alla società, consistente nella delibera assembleare con cui si sollecitava un tale versamento in considerazione della tensione finanziaria in essere [...] pertanto i versamenti eseguiti dai soci dovevano intendersi in conto capitale, e non quali erogazioni che danno diritto alla restituzione.”

Concludendo, l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alla società da loro partecipata può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o similmente denominata).

La qualificazione nell'uno e nell'altro senso dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto, e dagli interessi che vi sono sottesi (in tal senso anche Cass. sentenza 23 marzo 2017 n. 7471).

Certamente, una qualificazione in un senso o nell'altro della natura del versamento nel contratto con cui esso si esegue può essere decisiva al fine della ricostruzione quale capitale di rischio, oppure quale versamento che dà diritto alla restituzione seppur all'esito del pagamento dei creditori sociali.

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